mercoledì 12 marzo 2008

Rinegoziazione e mutui cartolarizzati

Mutui: Rinegoziazione e mutui cartolarizzati
La rinegoziazione - La rinegoziazione non è un diritto del sottoscrittore stabilito da leggi. Il Testo Unico sul Credito Fondiario, all'articolo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, riconosce come unico diritto del creditore quello di estinguere il mutuo in anticipo. Essendo un diritto stabilito per legge le banche hanno l'obbligo di consentire questa operazione. La rinegoziazione, invece, non è un diritto ma una facoltà che può essere o meno concessa dall'istituto di credito e alle condizioni che la banca ritiene più opportune. E può farlo anche, entro certi limiti, quando il mutuo è cartolarizzato.
La cartolarizzazione - Le operazioni di cartolarizzazione consistono nella vendita da parte della banca di crediti vantati nei confronti dei clienti ad una società (tecnicamente denominata "Società Veicolo") che, per acquistare i crediti dalla banca emette dei titoli obbligazionari sul mercato (quindi li trasforma in "carta", da qui il nome di queste operazioni), titoli che a loro volta vengono venduti sul mercato. Queste operazioni sono regolate dalla legge 130 del 1999. La legge dispone che le "Società Veicolo" che acquistano crediti per questo tipo di operazioni non possano esercitare altre attività se non quelle connesse con la gestione dei crediti acquistati . E' poi previsto che si debba individuare un soggetto qualificato che provveda a incassare tutte le somme dovute in relazione ai crediti ceduti (nel caso di mutui si tratta delle rate che scadono tempo per tempo), e questo soggetto, in genere, è lo stesso soggetto che ha originariamente concesso il mutuo, ossia la banca. Di conseguenza la banca che ha erogato i crediti continua a gestirne gli incassi, e gli adempimenti per il mutuatario (il Cliente che ha ottenuto il mutuo) non cambiano: egli continuerà a pagare le rate alla propria banca , che a sua volta provvede a versarle al nuovo creditore giuridico (la "Società Veicolo").
I vincoli a tutela delle obbligazioni - La legge non prevede l'obbligo di informare in via preventiva i clienti dell'operazione, ma dopo che questa è stata effettuata è prevista una comunicazione scritta che informa della cessione del mutuo, e nella quale è chiaramente specificato che l'operazione non comporta alcun cambiamento gestionale, operativo, di condizioni, e soprattutto di rapporti con l'istituto di credito. Di conseguenza anche i mutui cartolarizzati possono essere estinti anticipatamente, perchè questa facoltà deriva direttamente dalla legge. Per quel che riguarda invece le rinegoziazioni, poichè questa possibilità non è contemplate nel contratto di mutuo, è sempre a discrezione dell'istituto concederla, e inoltre esistono alcuni vincoli necessari a garantire e tutelare la remunerazione e la struttura dei titoli emessi sul mercato dalla "Società Veicolo" e a sua volta sottoscritti dagli investitori. E' possibile, quindi che venga proposta come alternativa non la rinegoziazione la l'estinzione e l'accensione di un nuovo mutuo.
Cosa fare allo sportello - Di fronte ad una situazione di questo tipo, quindi è più difficile che venga accolta la richiesta di rinegoziazione che comporta una modificazione delle condizioni contrattuali originarie e perciò modifica anche la situazione per la "Società Veicolo". In ogni mofo qualunque decisione in materia è rimandata al direttore della filiale, che quindi ha la possibilità, se vuole, di trovare soluzioni alternative a costi contenuti. Se però la soluzione proposta non è gradita non ci sono norme di legge a tutela di chi vuol rinegoziare, e l'unica via è quella di cambiare banca.

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