lunedì 26 novembre 2007

Lettera per il ricorso all'Ombudsman - Giurì bancario

Lettera per il ricorso all'Ombudsman - Giurì bancario




Lettera tipo

per il ricorso

all'Ombudsman - Giurì bancario*

data

Spett.

Ombudsman - Giurì bancario

Via IV Novembre, 114

00187 Roma

Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................

indirizzo (via, città, cap.) ................................................................ tel. ..........................

titolare del conto corrente numero.................................................o altro rapporto ( specificare)

........................................................ presso la banca o società finanziaria

........................................................................................................... agenzia

............................................................................................... città ................

ha inoltrato in data .................................................. un reclamo all'Ufficio reclami di tale banca

(o finanziaria), del quale allega copia fotostatica.

Poiché il reclamo in oggetto **

- non è stato accolto in tutto o in parte dalla banca (o finanziaria)

- non ha avuto alcuna risposta dalla banca (o finanziaria) e sono trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione

della comunicazione (90 giorni in caso di reclamo relativo a servizi di investimento)

il/la sottoscritto/a si rivolge a codesto Organismo, ai sensi del "Regolamento dell'Ufficio reclami

e dell'Ombudsman bancario", perché decida in merito al reclamo.

In particolare il/la sottoscritto/a chiede che codesto Ombudsman - Giurì bancario voglia ordinare alla

suddetta banca (o finanziaria) quanto segue:

(indicare in maniera dettagliata la somma richiesta alla banca, o finanziaria, specificando i motivi per cui

si ritiene di aver ragione).

Si dichiara che:

* la controversia riguarda questioni quantificabili in un valore non superiore a 50.000,00 euro

(10.000,00 euro per operazioni o servizi posti in essere fino al 31 dicembre 2005);

* la controversia non è stata portata all'esame dell'Autorità giudiziaria, di un Collegio arbitrale o di un

organismo conciliativo.

Si allega alla presente:

* fotocopia della documentazione utile ai fini della decisione;
* fotocopia della corrispondenza intercorsa con l'Ufficio reclami della banca (o finanziaria).

Distinti saluti.

(numero.........documenti allegati) firma.........................

* da inviarsi di preferenza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure utilizzando strumenti

informatici (fax 06/6767400 - e-mail segreteria@ombudsmanbancario.it)

** utilizzare solo la frase che interessa

venerdì 23 novembre 2007

Cartolarizzazione dei mutui, cosa cambia per i titolari dei contratti

Le operazioni di cartolarizzazione consistono sostanzialmente nella vendita di crediti (per esempio mutui, prestiti personali, etc.) ad una società (tecnicamente denominata "Società Veicolo") che, per pagarli, emette dei titoli obbligazionari sul mercato (quindi li trasforma in "carta", da qui il nome di queste operazioni). Queste sono regolate dalla legge 130 del 1999. La legge non prevde l'obbligo di informare in via preventiva i clienti nè e in ogni caso anche dopo la cartolarizzazione la gestione dei rapporti bancari resta presso l'agenzia di riferimento e restano del tutto invariate le condizioni e le caratteristiche del mutuo. Di conseguenza anche i mutui cartolarizzati possono essere estinti anticipatamente, perchè questa la facoltà deriva direttamente dalla Legge (art.40 del Testo Unico sul Credito Fondiario). Per quel che riguarda invece le rinegoziazioni, poichè questa possibilità non è contemplate nel contratto di mutuo, è sempre a discrezione dell'istututo conderla, e inoltre esistono alcuni vincoli necessari a garantire e tutelare la remunerazione e la struttura dei titoli emessi sul mercato dalla "Società Veicolo" e a sua volta sottoscritti dagli investitori. E' possibile, quindi che venga proposta come alternativa non la rinegoziazione la l'estinzione e l'accensione di un nuovo mutuo. In ogni caso l'Unicredit fa sapere che queste operazioni vanno sempre valutate con il responsabile della filiale. Per cui il consiglio è quello di rivolgersi direttamente al direttore per chiedere un'operazione a costo zero, e se poi si dovesse ottenere comunque una risposta negativa o una soluzione non soddisfacente, ci si può rivolgere al'Ufficio reclami che fornirà comunque una risposta entro 48 ore.

giovedì 22 novembre 2007

Raccomandazione dell'Abi sul cambio Mutuo.

Svolta sui mutui: la surroga sarà a costo zero. Tulle le spese, infatti, dovrà sostenerle la banca che subentra, non il cliente, compresa la penale di estinzione anticipata. Questa la "raccomandazione" che l'esecutivo dell'Abi, l'Associazione bancaria, ha dato a tutti gli istituti associati al termine della riunione di questa mattina. «E' una raccomandazione - ha spiegato il presidente Corrado Faissola - perché l'Abi non può imporre nulla ai propri associati, soprattutto in materia di concorrenza». In ogni caso, come ha spiegato ancora Faissola - il comitato esecutivo ha deciso di affrontare il tema in modo attivo superando le difficoltà, e la decisione di invitare le banche a seguire questa linea è stata presa all'unanimità. A questo punto, quindi, la portabilità dei mutui può decisamente decollare, anche perchè è stata ormai definita la procedura standardizzata per passare da una banca all'altra "portandosi appresso" l'ipoteca.

I vantaggi della surroga - Con la surroga, infatti, non c'è necessità di estinguere e riaccendere l'ipoteca, ma è sufficiente un'annotazione a margine, fatta dal notaio, con la quale si sostituisce un istituto con un altro come creditore. Ma non è solo sulle spese "vive" che si risparmia con la surroga: per chi sceglie questa soluzione, infatti, c'è anche il vantaggio di risparmiare sull'imposta sostitutiva che si paga quando si accende il mutuo. Nel caso di estinzione e accensione di un nuovo finanziamento, infatti, l'imposta è nuovamente dovuta sul nuovo mutuo, con la surroga, invece, anche se la banca presso la quale ci si trasferisce dovrà materialmente erogare il capitale necessario a estinguere il debito, non si paga nulla.

15 giorni per definire tutta l'operazione - La surroga ha anche il vantaggio della velocità: con la procedura messa a punto la scorsa settimana insieme ai notai, infatti, le banche hanno stabilito che la surroga potrà avvenire con un "atto unico" che comprende il contratto di mutuo tra la nuova banca e il cliente, la quietanza di pagamento rilasciata dalla banca originaria, il consenso alla surroga e l'annotazione della surroga stessa a margine dell'ipoteca originariamente iscritta. Grazie a questo si potrà ottenere la definizione della pratica entro un massimo di 15 giorni.

Niente notaio per chi non cambia istituto - Infine non va dimenticato che anche chi decide di restare con la propria banca in cambio di una rinegoziazione delle condizioni del mutuo potrà contare su un'operazione a costo zero.
Per la rinegoziazione, infatti, n questo caso, infatti, non è necessaria l'annotazione a margine dell'ipoteca, e quindi è possibile fare a meno del notaio. E a dirlo sono stati ieri gli stessi notai. a questo punto, quindi il notaio serve solo se l'atto di rinegoziazione deve avere data certa oppure se il cliente vuol far annotare che il mutuo è stato rinegoziato. Ma se queste indicazioni non servono, come accade nella maggior parte dei casi, la banca non ha alcun motivo per imporre il ricorso al notaio.

Mutuo del costruttore, per la cancellazione dell'ipoteca serve sempre il notaio

Nel caso di ipoteca per mutuo acceso del costruttore non è cambiato nulla nelle scorse settimane nè ci sono cambiamenti in vista. Infatti l'ipoteca per legge è indivisibile e quella accesa su una palazzina in costruzione riguarda l'intera palazzina e non le singole unità immobiliari. L'obbligo di pagamento, invece, è diviso per appartamento per separare le responsabilità dei rpoprietari. Quindi anche se lei ha estinto il mutuo sul suo apartamento, formalmente l'ipoteca sulla palazzina non potrà essere estinta finchè tutti gli altri non avranno finito di pagare. Il notaio, invece, serve per annotare sul'ipoetca stessa che il debito per quel determinato appartamento è stato estinto e quindi essere liberamente venduto.
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