giovedì 13 marzo 2008

mercoledì 12 marzo 2008

Rinegoziazione e mutui cartolarizzati

Mutui: Rinegoziazione e mutui cartolarizzati
La rinegoziazione - La rinegoziazione non è un diritto del sottoscrittore stabilito da leggi. Il Testo Unico sul Credito Fondiario, all'articolo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, riconosce come unico diritto del creditore quello di estinguere il mutuo in anticipo. Essendo un diritto stabilito per legge le banche hanno l'obbligo di consentire questa operazione. La rinegoziazione, invece, non è un diritto ma una facoltà che può essere o meno concessa dall'istituto di credito e alle condizioni che la banca ritiene più opportune. E può farlo anche, entro certi limiti, quando il mutuo è cartolarizzato.
La cartolarizzazione - Le operazioni di cartolarizzazione consistono nella vendita da parte della banca di crediti vantati nei confronti dei clienti ad una società (tecnicamente denominata "Società Veicolo") che, per acquistare i crediti dalla banca emette dei titoli obbligazionari sul mercato (quindi li trasforma in "carta", da qui il nome di queste operazioni), titoli che a loro volta vengono venduti sul mercato. Queste operazioni sono regolate dalla legge 130 del 1999. La legge dispone che le "Società Veicolo" che acquistano crediti per questo tipo di operazioni non possano esercitare altre attività se non quelle connesse con la gestione dei crediti acquistati . E' poi previsto che si debba individuare un soggetto qualificato che provveda a incassare tutte le somme dovute in relazione ai crediti ceduti (nel caso di mutui si tratta delle rate che scadono tempo per tempo), e questo soggetto, in genere, è lo stesso soggetto che ha originariamente concesso il mutuo, ossia la banca. Di conseguenza la banca che ha erogato i crediti continua a gestirne gli incassi, e gli adempimenti per il mutuatario (il Cliente che ha ottenuto il mutuo) non cambiano: egli continuerà a pagare le rate alla propria banca , che a sua volta provvede a versarle al nuovo creditore giuridico (la "Società Veicolo").
I vincoli a tutela delle obbligazioni - La legge non prevede l'obbligo di informare in via preventiva i clienti dell'operazione, ma dopo che questa è stata effettuata è prevista una comunicazione scritta che informa della cessione del mutuo, e nella quale è chiaramente specificato che l'operazione non comporta alcun cambiamento gestionale, operativo, di condizioni, e soprattutto di rapporti con l'istituto di credito. Di conseguenza anche i mutui cartolarizzati possono essere estinti anticipatamente, perchè questa facoltà deriva direttamente dalla legge. Per quel che riguarda invece le rinegoziazioni, poichè questa possibilità non è contemplate nel contratto di mutuo, è sempre a discrezione dell'istituto concederla, e inoltre esistono alcuni vincoli necessari a garantire e tutelare la remunerazione e la struttura dei titoli emessi sul mercato dalla "Società Veicolo" e a sua volta sottoscritti dagli investitori. E' possibile, quindi che venga proposta come alternativa non la rinegoziazione la l'estinzione e l'accensione di un nuovo mutuo.
Cosa fare allo sportello - Di fronte ad una situazione di questo tipo, quindi è più difficile che venga accolta la richiesta di rinegoziazione che comporta una modificazione delle condizioni contrattuali originarie e perciò modifica anche la situazione per la "Società Veicolo". In ogni mofo qualunque decisione in materia è rimandata al direttore della filiale, che quindi ha la possibilità, se vuole, di trovare soluzioni alternative a costi contenuti. Se però la soluzione proposta non è gradita non ci sono norme di legge a tutela di chi vuol rinegoziare, e l'unica via è quella di cambiare banca.

lunedì 10 marzo 2008

Detrazioni mutuo : novità

Detrazioni per il mutuo ad ampio spettro e con meno rischi di perdere i benefici fiscali in caso di rinegoziazione. Con la scadenza del 730 ormai alle porte si vanno definendo tutte le regole per le detrazioni alla luce delle novità entrate in vigore con la legge Bersani 40/07 e di quelle portate dalla Finanziaria per favorire la portabilità dei mutui. Su questo fronte è arrivato da pochissimi giorni un altro importante chiarimento dell'Agenzia delle entrate che consente di mantenere la detrazione anche se è uno solo dei coniugi ad accollarsi il mutuo rinegoziato. Ecco le novità da tenere presenti in vista della compilazione del modello.

Detrazione assicurata anche se il nuovo mutuo è più elevato del vecchio – Chi ha rinegoziato un mutuo con la vecchia banca o con una nuova, qualunque sia la formula (compresa la surroga), non perde il diritto alla detrazione se se il nuovo mutuo è di importo più elevato rispetto a quello in scadenza. La detrazione spetta, però, solo sugli interessi pagati sulla parte di mutuo che corrisponde all'importo del finanziamento in scadenza. Le disposizioni in materia sono riportate anche sul modello 730.

Regole nuove che valgono anche per i chi aveva rinegoziato in passato - Sulla base di questa nuova interpretazione delle norma data dall'Agenzia delle entrate in risposta ad un quesito di un contribuente, anche chi aveva sospeso la detrazione avendo cambiato mutuo con uno più elevato, può ora riprendere a detrarre gli interessi applicando i nuovi calcoli. L'”interpretazione autentica” fornita dall'Agenzia delle entrate, infatti, riguarda chiunque abbia rinegoziato e non solo chi lo ha fatto a partire dalla data della risposta.

Detrazione al 100% nel caso di casa cointestata e mutuo pagato da un solo coniuge – Sempre in tema di rinegoziazione è stato chiarito che in caso di mutui cointestati, ha diritto all'intera detrazione il coniuge che rinegozia accollandosi l'intero finanziamento. Lo ha stabilito l'Agenzia delle entrate con la risoluzione 57/E del 21 febbraio scorso, sottolineando che in caso di acquisto in comproprietà tra coniugi, se il mutuo non è cointestato ha comunque diritto all'intera detrazione il coniuge che ha stipulato il contratto, vista la finalità dell'operazione, che è quella di garantirsi il possesso della prima casa, senza tener conto della quota di possesso dell'immobile. Di conseguenza anche in caso di rinegoziazione e intestazione del nuovo contratto di mutuo ad uno solo dei due coniugi il diritto alla detrazione deve rimanere. Un chiarimento importante perchè finora il questa possibilità veniva negata. Anche in questo caso si tratta di una “ interpretazione autentica” e chi avesse sospeso la detrazione può riprenderla. Queste indicazioni non sono approdate sul 730 perchè l'atto formale dell'Agenzia delle entrate è successivo alla stampa del modello: attenzione dunque a controllare che il Caf applichi anche questa disposizione.

Il tetto di spesa non è cambiato – Non è cambiato, invece, il tetto massimo di spesa sul quale è possibile calcolare la detrazione. Questo, infatti, è stato portato dalla legge finanziaria a 4.000 euro. Poiché la novità è entrata in vigore il 1° gennaio per la prossima dichiarazione dei redditi occorre ancora far riferimento al tetto di 3.615,20 euro.

Finanziaria 2008: ristrutturazione e portabilità dei mutui - aiuti alle famiglie che hanno difficoltà a pagare le rate

In Finanziaria raffica di novità sul fronte dei mutui: arrivano aiuti alle famiglie in difficoltà con i pagamenti, viene scritto nero su bianco che la portabilità dei mutui deve essere completamente gratuita.
Le novità principali arrivano da quattro emendamenti:

* Ristrutturazioni dei mutui. L’emendamento prevede che gli istituti di credito «debbano offrire a tutti i clienti che hanno stipulato mutui con le banche stesse un piano di ristrutturazione delle relative rate in modo di ridurre significativamente l’impatto sulle rate dei mutui dell’incremento dei tassi di interesse». I piani di ristrutturazione per il pagamento del mutuo dovranno essere concordati con le associazioni di consumatori, di investitori e di altri soggetti portatori di interessi collettivi e dovranno essere individuati da un decreto del ministero dell’Economia.
* Portabilità del mutuo: L’emendamento prevede l’esclusione per il cliente di penali e oneri di qualsiasi natura in caso di surrogazione.
Con la surrogazione si consente al debitore di sostituire il creditore iniziale, senza necessità di consenso di quest’ultimo, previo il pagamento del debito.
Con riferimento ai mutui bancari, la surrogazione realizza la cosiddetta portabilità del mutuo, ossia permette al debitore di sostituire la banca che ha erogato inizialmente il mutuo con una nuova banca, che ad esempio propone condizioni migliori, mantenendo viva l’ipoteca originariamente costituita.
L’emendamento pertanto esclude l’applicazione di spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo e per l’istruttoria e per gli accertamenti .
* Estinzione anticipata. In caso di estinzione anticipata viene allargato il campo d’azione della nullità di qualunque patto ai contratti di mutuo stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche se annotata su titoli cambiari. Sempre per questi tipi di contratti accollati a seguito di frazionamento è prevista l’estinzione automatica dell’ipoteca alla data di estinzione dell’obbligazione.
* Fondo di solidarietà per i mutui prima casa. E’ prevista l’istituzione di un Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.
L’emendamento prevede che si possa chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi nel corso del contratto di mutuo prima casa., contestualmente la durata del mutuo viene prorogata per un periodo uguale alla durata della sospensione. I pagamenti riprendono al termine della sospensione in base agli importi e alla periodicità previsti dal contratto, a meno che fra le parti non sia avvenuta una rinegoziazione del mutuo.
Ristrutturazioni nei centri storici. I titolari di edifici dei centri storici di comuni con meno di 100 mila abitanti potranno stipulare mutui ventennali fico a 300 mila euro con banche convenzionate con il ministero del Tesoro per il recupero degli immobili (o di parti), ponendo il costo degli interessi a carico dello Stato.

L’ABI approva le nuove procedure per la portabilità e la rinegoziazione dei mutui

Il comitato esecutivo dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha approvato il 21 Novembre scorso le nuove procedure per la portabilità e la rinegoziazione del mutuo.

Il nuovo schema di procedura consentirà di snellire i tempi per le pratiche attraverso notevoli semplificazioni permettendo ai clienti di avere risposte certe sull’esito delle pratiche per la portabilità del mutuo entro 15 giorni oppure entro 10 giorni per la rinegoziazione del mutuo.

La procedura per la portabilità del mutuo si compone di 6 fasi precise:

* avvio della procedura da parte del cliente presso la nuova banca
* la richiesta della banca originaria dell’importo del debito residuo
* l’analisi della fattibilità dell’operazione da parte della nuova banca
* la comunicazione alla nuova banca dell’importo del debito residuo
* la stipula del nuovo contratto di mutuo
* l’annotazione della surroga dell’ipoteca in conservatoria

La procedura per la rinegoziazione del mutuo, ovvero la richiesta da parte del cliente di modificare alcune delle condizioni del mutuo (ad. es. riduzione del tasso di interesse, prolungamento della durata del mutuo, passaggio da un tasso variabile ad un tasso fisso oviceversa ecc…) si compone di 4 fasi:

* richiesta del cliente di rinegoziare il mutuo
* analisi da parte della banca della fattibilità dell’operazione di rinegoziazione
* risposta della banca
* atto di rinegoziazione

La semplificazione delle procedure è stata annunciata dal presidente dell’ABI Corrado Faissola che ha sottolineato che “i nuovi schemi di procedura evidenziano la sensibilità del sistema bancario nei confronti dei consumatori”.

Faissola ha inoltre ricordato che l’ABI nel pieno rispetto delle norme che regolano la concorrenza non può intervenire nell’ambito dei costi che le proprie associate decidono di applicare per la portabilità dei mutui e per la loro rinegoziazione, ma auspica che, da parte della banca subentrante vi sia l’assunzione volontaria degli eventuali costi.

Portabilità dei mutui e detrazione fiscale degli interessi: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Con la risoluzione n. 57/E l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti riguardo alla detrazione degli interessi passivi nel caso in cui il mutuo per la prima casa venga rinegoziato e rimanga unico intestatario uno dei due coniugi ai quali il mutuo era intestato.

L’Agenzia ha sottolineato l’intenzione del legislatore di promuovere la concorrenza anche nel settore bancario favorendo la portabilità del mutuo, pertanto in questa ottica è stata chiarita la volontà di non frapporre ostacoli di natura fiscale alla possibilità di rinegoziare un mutuo preesistente.

La risoluzione consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate stabilisce infatti che la detrazione del 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori di un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale è garantita anche in caso di estinzione del vecchio mutuo e di accensione di un nuovo prestito da parte di uno solo dei mutuatari iniziali che potrà quindi fruire pienamente dell’agevolazione, originariamente suddivisa con l’altro mutuatario.

Finanziaria 2008 -Detrazioni fiscali

La finanziaria 2008 in materia di mutui prima casa ha previsto un nuovo tetto per lo sconto sugli interessi pari a 4.000 euro.
La detrazione del 19% sugli interessi dei mutui per l'acquisto prima casa passa da un tetto di € 3.615,2 a € 4.000.
Nella pratica si possono detrarre fino a € 760 anzichè € 686.89 previsti negli anni precedenti.

Con effetto per la dichiarazione dei redditi del prossimo anno è possibile detrarre un importo degli interessi passivi del mutuo prima casa in misura non superiore ai 4mila euro sui mutui stipulati per l'acquisto della abitazione principale.
La finanziaria 2008 prevede anche che per rinegoziare il mutuo si può procedere senza l'intervento del notaio.
La rinegoziazione del mutuo deve avvenire senza spese.

Finanziaria 2008 - Rinegoziazione mutui

Sono molto gli italiani che stanno per rinegoziare il mutuo perché i tassi sono aumentati in Italia.
Rinegoziare un mutuo significa ritornare a fare il negozio, il mutuo è un contratto e noi possiamo tornare a modificare e cambiare le cose importanti del contratto.
Quindi tra il mututatario e la banca si torna sul mutuo, si fa un accordo nel quale possiamo modificare la durata il tasso e quindi conseguentemente la rata del mutuo.

E’ una possibilità che viene data a tutti per poter fare in modo che il mutuo che è stato stipulato con condizioni diverse tempo fa, adesso torni ad essere un mutuo con condizioni più vantaggiose rispetto alla situazione economica che si sta passando in questo momento.
Ad esempio passare dal tasso variabile al tasso fisso, un aumento del tempo di durata del contratto e quindi creando una rata più accessibile.
Rinegoziazione del mutuo: quando NON è necessaria la presenza del notaio.

Non è necessaria la presenza del notaio per rinegoziare del mutuo in questi casi:
in caso di riduzione del tasso di interesse
in caso di passaggio da tasso variabile a tasso fisso o misto e viceversa
in caso di prolungamento della durata del mutuo
in caso di contestuale modifica del tasso di interesse e prolungamento della durata del mutuo

RINEGOZIARE UN MUTUO: quando è necessaria la presenza di un notaio

In caso di soggetti che esercitano attività imprenditoriale e commerciale;
quando si chiede l’annotazione della rinegoziazione del mutuo;
quando si vogliono ottenere le garanzie insite nell’intervento del notaio come ad esempio il controllo della legalità del contenuto dell’atto;la verifica della capacità, la legittimazione e i poteri di rappresentanza e tutti quelle informazioni e quei chiarimenti che solo il notaio può dare in relazione al contenuto dell’atto e a tutte le eventuali clausule vessatorie.

Tre nuove banche per la Portabilità

In Italia altre tre banche, Ing Direct, Barclays e IntesaSanpaolo, hanno finalmente deciso di offrire il servizio di portabilità dei mutui senza l’applicazione di costi aggiuntivi: dalle penali ai costi di perizia e istruttoria passando per la parcella del notaio.
A farlo presente è l’Associazione ADUC che, pur tuttavia, constata con amarezza come per consentire una scelta senza dover pagare gabelle, si sia dovuto ricorrere ad una legge. Ai risparmiatori che intendono trasferire il proprio mutuo, l’ADUC consiglia in ogni caso una attenta valutazione dei costi, in modo da non ritrovarsi a dover pagare di piu’.

Questo perchè, secondo l’ADUC, il nostro sistema creditizio e’ ingessato e non ha nessuna intenzione di rinunciare spontaneamente alle rendite di posizione. Non a caso, in passato l’Associazione ha denunciato come, a parita’ di condizioni, i mutui italiani siano piu’ cari di circa il 30% di un punto d’interesse rispetto a quelli degli altri Paesi europei. Inoltre le banche, a parita’ di condizioni, hanno consigliato in passato mutui a tasso variabile invece di quelli fissi, che venivano caricati di oneri, anche quando i tassi ufficiali erano molto bassi.
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