venerdì 23 novembre 2007

Cartolarizzazione dei mutui, cosa cambia per i titolari dei contratti

Le operazioni di cartolarizzazione consistono sostanzialmente nella vendita di crediti (per esempio mutui, prestiti personali, etc.) ad una società (tecnicamente denominata "Società Veicolo") che, per pagarli, emette dei titoli obbligazionari sul mercato (quindi li trasforma in "carta", da qui il nome di queste operazioni). Queste sono regolate dalla legge 130 del 1999. La legge non prevde l'obbligo di informare in via preventiva i clienti nè e in ogni caso anche dopo la cartolarizzazione la gestione dei rapporti bancari resta presso l'agenzia di riferimento e restano del tutto invariate le condizioni e le caratteristiche del mutuo. Di conseguenza anche i mutui cartolarizzati possono essere estinti anticipatamente, perchè questa la facoltà deriva direttamente dalla Legge (art.40 del Testo Unico sul Credito Fondiario). Per quel che riguarda invece le rinegoziazioni, poichè questa possibilità non è contemplate nel contratto di mutuo, è sempre a discrezione dell'istututo conderla, e inoltre esistono alcuni vincoli necessari a garantire e tutelare la remunerazione e la struttura dei titoli emessi sul mercato dalla "Società Veicolo" e a sua volta sottoscritti dagli investitori. E' possibile, quindi che venga proposta come alternativa non la rinegoziazione la l'estinzione e l'accensione di un nuovo mutuo. In ogni caso l'Unicredit fa sapere che queste operazioni vanno sempre valutate con il responsabile della filiale. Per cui il consiglio è quello di rivolgersi direttamente al direttore per chiedere un'operazione a costo zero, e se poi si dovesse ottenere comunque una risposta negativa o una soluzione non soddisfacente, ci si può rivolgere al'Ufficio reclami che fornirà comunque una risposta entro 48 ore.

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