lunedì 10 marzo 2008

Portabilità dei mutui e detrazione fiscale degli interessi: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Con la risoluzione n. 57/E l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti riguardo alla detrazione degli interessi passivi nel caso in cui il mutuo per la prima casa venga rinegoziato e rimanga unico intestatario uno dei due coniugi ai quali il mutuo era intestato.

L’Agenzia ha sottolineato l’intenzione del legislatore di promuovere la concorrenza anche nel settore bancario favorendo la portabilità del mutuo, pertanto in questa ottica è stata chiarita la volontà di non frapporre ostacoli di natura fiscale alla possibilità di rinegoziare un mutuo preesistente.

La risoluzione consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate stabilisce infatti che la detrazione del 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori di un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale è garantita anche in caso di estinzione del vecchio mutuo e di accensione di un nuovo prestito da parte di uno solo dei mutuatari iniziali che potrà quindi fruire pienamente dell’agevolazione, originariamente suddivisa con l’altro mutuatario.

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